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Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato

Statua_GiustiziaL’art. 24 Cost. prevede per ogni cittadino il diritto alla difesa quale diritto inviolabile, a garanzia del quale sussiste il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita in favore delle persone che non hanno i mezzi necessari per sostenere le spese per promuovere un giudizio o per difendersi dinanzi al giudice.

Per dare concreta attuazione all’art. 24 Cost., è stato introdotto l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal d.P.R. 30.5.2002 n.115 (art.74-141), istituto che garantisce ai non abbienti, che non sono in grado di sostenere i costi della propria difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato.

Si può fare ricorso al gratuito patrocinio per farsi assistere in sede civile, penale, tributaria, amministrativa, procedure di volontaria giurisdizione, “scegliendo” l’avvocato in appositi elenchi. Non sono previste formalità particolari in quanto la domanda, in carta semplice, può essere presentata (al Consiglio dell’Ordine degli avvocati) personalmente ovvero dal difensore che autenticherà la firma, in ogni stato e grado del processo.

Hanno diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che stranieri, il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni due anni (allo stato, il reddito è di € 11.528,41 lordi), e per reati particolari prescindendosi dal reddito.

Il funzionamento dell’istituto del gratuito patrocinio, in questi ultimi anni è stato inficiato dalla eccessiva lentezza del pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con ritardo nei pagamenti anche oltre i 24 mesi. L’eccessivo ritardo nel pagamento delle competenze liquidate nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia, però, di depotenziare l’istituto del gratuito patrocinio, preposto a garantire il rispetto dei principi costituzionali del diritto alla difesa e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

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Importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di Patrocinio a spese dello stato

Modifica dell’art.  83 DPR 115/2002 (t.u. in materia di spese di giustizia) sui tempi di presentazione della istanza di liquidazione

La legge di Stabilità 2016 modifica le tempistiche di presentazione  dell’istanza – e quindi della liquidazione – in materia di gratuito patrocinio. La L. 208/2015, con una norma contenuta nel comma 783 del suo unico articolo, aggiunge, all’articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un comma 3-bis, secondo il quale il decreto in questione deve essere «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
La nuova norma introduce un’importante innovazione per le liquidazioni in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nella precedente prassi degli uffici giudiziari gli avvocati di quelle parti avanzavano la richiesta di pagamento (allegando una nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale. E il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto spesso a distanza di tempo dal deposito dell’istanza.
Il comma 3-bis non ammette più una cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi. Di conseguenza, non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito. In questi casi, il giudice dovrà dichiarare inammissibile, perché tardiva, un’istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta.
Peraltro, il giudice è vincolato al principio della domanda: il comma 3-bis dispone, infatti, che il decreto di pagamento è pronunciato a seguito della «relativa richiesta». E dunque, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
La nuova disciplina non innova molto, invece, per i compensi dovuti agli ausiliari del giudici. Infatti, la Cassazione aveva già stabilito che la liquidazione degli onorari che spettano al consulente tecnico d’ufficio deve intervenire non oltre il deposito della sentenza che definisce il giudizio e regola l’onere delle spese processuali; sicché – aggiungeva la Corte nella sentenza 28299/2009 – sarebbe abnorme un decreto di liquidazione pronunciato dopo quel momento.

Compensazioni

Con la pubblicazione della l. 28.12.2015 n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015), è stata altresì incentivata la scelta del gratuito patrocinio da parte dell’avvocato, prevedendo, per l’avvocato, la possibilità di compensare la propria parcella liquidata tramite il gratuito patrocinio con ogni importo e tassa dovuta allo Stato, pagando così meno tasse.

Infatti, l’art. 1, comma 778, l. n. 208/15, prevede che a decorrere dall’anno 2016 i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti per assistenza e difesa per gratuito patrocinio di cui al d.P.R. 30.5.2002 n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, sia pure con alcuni limiti “quantitativi”.

In pratica, per gli avvocati che hanno crediti per spese, diritti e onorario da gratuito patrocinio, viene ammessa la compensazione di questi ultimi con quanto dai soggetti stessi dovuto all’erario per ogni imposta e tassa, compresi l’Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

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