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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Indirizzi e link di riferimento:
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
F – 67075 Strasbourg-Cedex
Tel: 33 (0)3 88 41 20 18
Fax: 33 (0)3 88 41 27 30
Web: http://www.echr.coe.int/
Email: webmaster@echr.coe.int
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:
http://www.coe.int/T/I/Corte_europea_dei_Diritti_dell’Uomo/
Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo:
http://www.dirittiuomo.it/
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I cittadini dell’Unione europea, nel caso in cui ritengano violati i propri diritti, possono ricorrere alla Corte dei diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo. I diritti sanciti nella Convenzione e tutelati dal Tribunale di Strasburgo sono diversi, ma si può adire la Corte esclusivamente quando sono esaurite le varie azioni legali offerte dal diritto interno, ciò vuol dire che sono stati completati i tre gradi di giudizio senza ottenere una adeguata decisione.
Il tribunale di Strasburgo è la più importante istituzione di tutela giuridica dei diritti dell’uomo a livello europeo. Ogni singolo cittadino dell’Europa unita può rivolgersi alla Corte per lamentarsi dell’eventuale lesione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Questa Corte però non si occupa dei ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private, ma solo ed esclusivamente contro il Governo.
Ecco, per esempio, alcuni casi cui si può ricorrere al Tribunale di Strasburgo:
  1.   la lentezza cronica dei processi nazionali, cioè se vogliamo che il processo in cui siamo coinvolti sia risolto entro un tempo ragionevole;
  2.   per trattamenti disumani o degradanti;
  3.   per far valere il diritto alla libertà di espressione;
  4.   per tutelare la privacy della propria vita privata e familiare e della propria corrispondenza;
  5.   ingiusta detenzione.
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare. Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese ma i cittadini possono scrivere in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri. La procedura è totalmente gratuita, ma è necessario che i ricorsi di individui o gruppi siano conformi a alcuni criteri di ammissibilità secondo un proprio regolamento.
Per prima cosa si deve scrivere e inviare il ricorso per posta normale e non in forma anonima. Se il cittadino non vuole che sia rivelata la sua identità, è sufficiente precisarlo nella lettera e spiegare il perché. Si deve poi dimostrare la fondatezza del ricorso. Questo deve essere presentato entro 6 mesi dalla decisione definitiva data da un’autorità nazionale. Inoltre non ci devono essere altre procedure internazionali in corso per l’indagine o la soluzione dello stesso caso.
La richiesta di ricorso può essere scritta anche senza l’assistenza di un avvocato e deve riportare nome, data di nascita, nazionalità, professione e indirizzo del cittadino e dell’eventuale rappresentante. Inoltre deve esporre i fatti in modo sintetico, con l’indicazione della parte contro cui è presentato il ricorso e le copie di tutti i documenti utili.
Nella lettera deve essere esposto brevemente l’oggetto delle doglianze, precisando quali siano i diritti garantiti dalla Convenzione violati dallo Stato. Inoltre, è necessario che il cittadino riporti le decisioni adottate a Suo danno dalla pubblica autorità, precisando per ognuna di queste la data e l’autorità che le ha emesse e fornendo cenni sommari sul loro contenuto (nel caso in cui si voglia trasmettere la documentazione, è consigliabile allegare copie degli atti e non gli originali, dato che i documenti inviati non vengono restituiti).
La Corte, nel rispondere al cittadino, trasmette anche un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se -di solito- vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).
Ben più importante è il termine indicato dall’art. 35 della Convenzione, che ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale.
Si deve precisare che, in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, quando si presenta un ricorso alla Corte di Strasburgo per denunciare l’eccessiva durata della procedura ai sensi dell’art. 6 Conv. non trova applicazione l’iter indicato dall’art. 35, che stabilisce che la Corte può essere adita solo: “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne” ed “entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”.
Inoltre, i giudici di Strasburgo, nell’evidenziare come nel sistema processuale italiano non esista alcun rimedio contro l’eccessiva durata del processo davanti al Giudice Nazionale, ha stabilito che sarebbe assurdo se il cittadino dovesse attendere che la causa fosse decisa in maniera definitiva prima di poter presentare il ricorso per la violazione del principio del “termine ragionevole”.
Ai sensi dello stesso art. 35, la Corte rigetta le domande anonime, quelle precedentemente esaminate o sottoposta ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione e quelle domande che non contengono fatti nuovi rispetto alle istanze già proposte. Allo stesso modo, la Corte dichiara irricevibile ogni domanda che non sia compatibile con la Convenzione o appaia manifestamente infondata.

Procedura
La procedura davanti alla Corte europea è pubblica, ma di fronte a particolari esigenza, la Camera o la Grande Camera possono decidere di procedere a porte chiuse, durante alcune udienze o per tutta la durata del processo.
E’ necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocino per i non abbienti.
Viene nominato un giudice relatore che esamina il ricorso e che può chiedere al ricorrente tutte le delucidazioni necessarie per esaminare la questione. Quindi, il relatore redige un rapporto che invia o ad un Comitato di tre membri o ad una Camera, a seconda che ritenga il ricorso irricevibile o ricevibile.
La Camera, dichiarato il ricorso ricevibile, ha la facoltà di invitare le parti a presentare altri elementi, nuovi documenti, nonché memorie scritte.
L’udienza di audizione delle parti non è obbligatoria, a tal punto che la Camera può anche decidere di ometterla per velocizzare i tempi del procedimento.
A volte, accade che la causa, invece di svolgersi davanti ad una Camera, sia esaminata dalla Grande Camera: questo accade solo se il ricorso sollevi una grave questione relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, oppure nel caso in cui la soluzione di un caso possa portare ad una sentenza in contraddizione con una decisione precedentemente emessa. Il rinvio alla Grande Corte può avvenire anche su istanza di una delle parti, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, in casi eccezionali. La richiesta, quindi, viene proposta ad un collegio composto da cinque giudici della Corte, quando la questione oggetto del ricorso sollevi gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione.
Le sentenze
Una volta che la questione è matura per la decisione, la Corte si pronuncia a maggioranza dei propri membri; in ogni caso, ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha diritto di far allegare alla sentenza l’esposizione della propria opinione individuale distinta (discordante o concordante).
La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camera diventano definitive una volta scaduti i termini per l’impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle camere diventano definitive anche “se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art.43” (art. 44 Convenzione Europea)
Ai sensi dell’art. 74 del Regolamento della Corte, le sentenze della Corte devono contenere:
a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la camera come pure del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
b) la data della sua adozione e quella della sua pronunzia;
c) l’indicazione delle parti;
d) il nome degli agenti, consulenti e consiglieri delle parti;
e) l’esposizione della procedura;
f) i fatti della causa;
g) un riassunto delle conclusioni delle parti;
h) le motivazioni di diritto;
i) il dispositivo;
j) se c’è stata, la decisione relativa i costi e alle spese;
k) il numero di giudici che hanno costituito la maggioranza;
l) se del caso, l’indicazione su quale dei testi fa fede”.
Le sentenze, inoltre, devono essere redatte in inglese o in francese, “salvo il caso in cui decida di emettere la sentenza nelle due lingue ufficiali”. Inoltre, l’art. 76 del Nuovo Regolamento stabilisce che “una volta pronunciate, le sentenze sono accessibili al pubblico”.
Una caratteristica delle sentenze della Corte europea è rappresentata dalla possibilità di stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “un’equa soddisfazione alla parte lesa” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione, così come disposto dall’art. 41: “se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Tra i Paesi più condannati a Strasburgo, per la lentezza dei processi giudiziari, al primo posto c’è proprio l’Italia e per lo stesso motivo la Russia, la Francia, Polonia e Turchia. Anche se per quest’ultimo Paese le condanne che pesano maggiormente sono quelle “pesanti”, cioè torture inflitte agli oppositori curdi, violazione del diritto alla vita e dei principi basilari della

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