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Agente infiltrato, agente provocatore e utilizzabilità delle prove: spunti dalla giurisprudenza della Corte EDU

Agente infiltrato, agente provocatore e utilizzabilità delle prove: spunti dalla giurisprudenza della Corte EDU
31 Maggio 2011
Cass., Sez.III, 7.4.2011 (dep. 3.5.2011), n. 751, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, ric. Ediale e a.

[Antonio Vallini] da DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

La sentenza qui allegata affronta, tra le altre, la tematica dell’ “agente provocatore” . Il caso è quello consueto: un agente di polizia, celando la propria qualifica, riesce ad entrare in contatto con un traffico criminale, ed al fine di raccogliere prove e/o far cogliere in flagranza i suoi ignari interlocutori compie un’attività che, per la sua componente di “adesione fattiva” al comportamento criminoso, va ben al di là di una ordinaria “indagine” su fatti commessi o in corso di realizzazione. In simili evenienze, qualora risulti che il soggetto, lungi dall’operare da semplice “infiltrato”, abbia posto in essere un contributo da considerarsi a tutti gli effetti concorsuale – circostanza che si verifica in modo particolarmente evidente in caso di provocazione “in senso stretto”, cioè quando il provocato venga in vario modo indotto a commettere un reato che altrimenti non avrebbe realizzato – si pongono fondamentalmente due questioni.

In primo luogo, v’è da interrogarsi circa la possibile punibilità dello stesso provocatore, o comunque del soggetto che abbia posto in essere un contributo concorsuale rilevante, al di fuori dei limiti stabiliti da espresse clausole di non punibilità in tema di operazioni “sotto copertura”. La corresponsabilità è normalmente riconosciuta dalla giurisprudenza: v. ad es. Cass., Sez.IV, 24.1.2008, Casaula, Ced 239640; Cass., Sez.I, 14.1.2008, D’Amico e altri, Ced 239704. Si esclude, ad es., la configurabilità di una scriminante putativa (v. ad es. Cass., Sez.IV, 17.12.2008, Grguric, Ced 243439). Della questione non si occupa la sentenza in oggetto, intervenuta in un procedimento che vedeva come imputati soltanto i “provocati”.

In secondo luogo, emerge il problema della responsabilità della persona “sollecitata” a delinquere dall’agente di polizia. Detta responsabilità è normalmente riconosciuta dal punto di vista sostanziale; si esclude, in particolare, la natura “impossibile” del reato realizzato (tra le altre Cass., 27.10.1995, Manna e a., Ced 204794; Cass., Sez.VI, 17.6.1993, Chianale, Ced 195049; Cass., Sez.IV, 14.3.2008, Varutti, Ced, 2008/239526). Si discute, tuttavia, della utilizzabilità delle prove raccolte a suo carico mediante una illecita attività di induzione a delinquere compiuta dagli stessi inquirenti (fermo restando che, ove il provocatore assuma la qualità di imputato in procedimento connesso o collegato, saranno applicabili gli artt.210 e 192 c.p.p.: Cass., Sez.II, 28.5.2008, Cuzzucoli, Ced 241441)

A quest’ultimo proposito, assume particolare rilievo la costante giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (Corte EDU, 9.6.1998, Teixeira de Castro c. Portogallo; Corte EDU, 21.2.2008, Pyrgiotakis c. Grecia; Corte EDU 1.7.2008, Malininas c. Lituania), rammentata nelle motivazioni della sentenza in oggetto, stando alla quale deve ritenersi violata la clausola del “processo equo” (art.6 CEDU) nel caso in cui un soggetto venga condannato per un reato provocato “in senso stretto” dalle stesse forze di polizia. Tale orientamento, dal punto di vista dell’ordinamento interno, assume senz’altro un rilievo processuale, avallando appunto la censura di inutilizzabilità ai sensi dell’art.191 c.p.p. degli atti raccolti mediante provocazione (v. ad es. Cass., Sez.III, 3.6.2008, Ced 240269); ferma restando, tuttavia, la liceità dell’eventuale sequestro del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato (Cass., Sez.IV, 14.3.2008, Varutti, Ced 239525 )

A parer di taluno, nondimeno, la giurisprudenza europea avrebbe altresì implicazioni di carattere sostanziale, perché, al di là della «veste processuale dell’argomentazione», la regula iuris formulata dalla Corte EDU sembra in fin dei conti disegnare una vera e propria “causa di non punibilità” a favore del provocato, che il giudice italiano dovrebbe automaticamente applicare ogni qual volta accerti la portata “causale” del contributo dell’infiltrato, ad es. al fine di ritenere quest’ultimo penalmente responsabile [così almeno A.di Martino, Concorso di persone nel reato, in Le forme di manifestazione del reato, a cura di G.De Francesco, Torino, 2011, 239]. L’ipotesi non sembra, per adesso, trovare supporto in giurisprudenza.

Nel caso di specie, più in particolare, il poliziotto – agendo al di fuori delle procedure stabilite dall’art. 97 d.p.r. 390/90 per le operazioni “sotto copertura”– attraverso l’attività di un’informatrice entrava in contatto con una banda di trafficanti, organizzando un primo incontro che, nel suo progetto, doveva essere soltanto interlocutorio. In realtà, i soggetti contattati gli offrivano sin da subito alcune partite di droga di cui già disponevano; l’agente, pur colto di sorpresa, si qualificava e faceva intervenire i colleghi, che attuavano l’arresto in flagranza.

La Corte ha buon gioco a negare qualsiasi provocazione, e dunque a confermare la condanna pronunciata dai giudici di merito sulla base del materiale probatorio raccolto nell’operazione. Il contributo del poliziotto non aveva “determinato” la commissione di una fattispecie criminosa che, altrimenti, non sarebbe stato realizzata. Il reato contestato è, infatti, quello di illecita detenzione di stupefacenti per la vendita; ed è indubbio che i soggetti già detenessero le sostanze e le avessero, per così dire, precedentemente “offerte al pubblico”, a prescindere dalla richiesta di contatto avanzata dall’agente in borghese, la quale dunque costituiva solo l’occasione affinché “venisse alla luce” un’attività criminosa già in atto.

Nonostante l’attenzione rivolta alla giurisprudenza sovranazionale, la sentenza in esame – conformemente ai suoi precedenti – trascura come dalle non sempre perspicue motivazioni delle citate decisioni della Corte EDU potrebbe evincersi (il condizionale è d’obbligo) un ulteriore presupposto di legittimità per operazioni lato sensu di infiltrazione poliziesca, e cioè il loro necessario svolgersi sotto l’egida dell’attività giudiziaria. Per altro verso, v’è da chiedersi se le ormai numerose, espresse clausole di legittimità dell’attività di infiltrazione – quale appunto quella contenuta nel cit. art.97 – per il loro contenuto procedurale non debbano considerarsi, prima ancora che cause di giustificazione dell’attività dell’infiltrato, vere e proprie norme di disciplina di uno specifico potere dell’autorità. Se così fosse, i comportamenti che costituiscano attuazione di quella pubblica prerogativa dovrebbero ritenersi “illegittimiper il fatto stesso di essere stati compiuti senza rispettare quella disciplina (a prescindere, cioè, dalla loro connotazione “istigatoria”), con tutto quello che potrebbe conseguirne se non altro sul piano processuale. Su entrambe queste questioni, evidentemente rilevanti rispetto alla vicenda concreta trattata in sentenza (come si è detto, l’operazione veniva compiuta al di fuori delle procedure di cui all’art.97 cit., comportanti anche un coinvolgimento dell’autorità giudiziaria), sia consentito rinviare a A. Vallini, Il caso “Teixeira de Castro” davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo ed il ruolo sistematico delle ipotesi “legali” di infiltrazione poliziesca, in Leg.pen., 1999, 200 ss.

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