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Mediazione

Attività

La mediazione civile e commerciale

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 sulla mediazione in materia civile e commerciale, regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie, vertenti su diritti disponibili, ad opera delle parti. E' stata in tal modo attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.



L'organismo di mediazione

Il procedimento di mediazione può svolgersi, su istanza dell’interessato, esclusivamente presso un Organismo abilitato iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che eroga il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui è dotato, approvato dal Ministero della giustizia. La mediazione è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.



Il mediatore

Il mediatore è la persona fisica che svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L'organismo, presso il quale il mediatore presta la sua opera, è vigilato dal Ministero della giustizia.


Tipi di mediazione

La mediazione può essere:
- Facoltativa, e cioé scelta dalle parti.
- Demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, anche in sede di giudizio d’appello, invita le stesse a tentare la mediazione. La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.
- Obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.


La mediazione obbligatoria

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
- condominio (da marzo 2012)
- diritti reali
- divisione, successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (da marzo 2012)
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari


Procedimento di mediazione

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Presentata la domanda presso l’'organismo di mediazione, è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell'istante.
Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia.


Proposta del mediatore

In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
Comunque, nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Nel verbale, contenente l'indicazione della proposta, si dà atto dell'eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.


Conclusione della mediazione

Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.


Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi.


Effetti della mediazione

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.


Riservatezza della mediazione

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.


Spese della mediazione

Le indennità dovute all’Organismo di Mediazione sono stabilite dal decreto del Ministero della giustizia.


Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
Alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Ismed, tra i primi in Italia

Con P.D.G. del 10 marzo 2011, il Ministero della Giustizia ha iscritto l'Istituto di Mediazione Civile e Commerciale - Ismed al n. 163 del Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi del D.M. n. 180/2010. Con sedi in ogni Regione d'Italia, Ismed è dotato di una struttura organizzativa adeguata alle prescrizioni ministeriali e di locali idonei a svolgere il servizio in piena riservatezza, trasparenza ed imparzialità.


Ismed promuove il cambiamento che la mediazione civile e commerciale imprimerà alla Giustizia in Italia, favorendo lo sviluppo di un approccio alle controversie orientato ai moderni sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), già molto diffuso nel resto d'Europa e del mondo.

Con Ismed le parti in mediazione si garantiscono sempre un servizio rapido, competente e riservato. I professionisti convenzionati che avvieranno attraverso Ismed la mediazione avranno sempre un canale preferenziale, orari d'accesso flessibili, studiati sulle esigenze delle parti.



Il Mediatore civile Ismed, il motore del cambiamento

Ismed punta sulla formazione e sulla qualificazione permanente dei Mediatori che seleziona e che entreranno a far parte del suo Albo, accreditati al Ministero di Giustizia.
D'altronde, il volto della nuova mediazione sarà quello della competenza, della capacità di approccio e della elasticità che il Mediatore professionista sarà capace di imprimere al procedimento.

Qualità fondamentali che Ismed intende promuovere e rafforzare con stage semestrali in aula e con la costante formazione specialistica, avvalendosi per questo delle migliori professionalità che, a livello nazionale, operano nel campo della formazione.

La mediazione congiunta e l'approfondimento in gruppi di lavoro delle questioni problematiche affrontate, contribuiranno a fornire ai Mediatori Ismed il bagaglio di professionalità e di competenza necessari al raggiungimento dei più alti gradi di specializzazione nella tecnica e strategia di mediazione dei conflitti.



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