Attività
Indennizzo previsto ai sensi degli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale.
Consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l'importo di € 516.456,00
La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.
La riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è stata introdotta con l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (D. P. R. 22 .09.1988, n. 447) ed è regolamentata dagli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale - Formato (DOC - 24 Kb) codice di procedura penale.
Riparazione per l'ingiusta detenzione
art 314. c.p.p. Presupposti e modalità della decisione.
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (1).
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli (2).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere (3).
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima (4).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 109 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del comma 1, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; b) l'illegittimità del comma 2, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 109 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del comma 1, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; b) l'illegittimità del comma 2, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 248 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 13-23 dicembre 2004, n. 413 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, Cost.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. La stessa Corte, con sentenza 10-30 luglio 2003, n. 284 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. In precedenza con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 426, (Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 50 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost
art. 315 c.p.p. Procedimento per la riparazione.
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 (1).
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo (2).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario
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(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato.". Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità, nella parte in cui prevedeva che il termine per proporre la domanda di riparazione decorresse dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, c.p.p., fosse stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento era stato pronunciato.
(2) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: "2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni".
Art. 629 c.p.p. Condanne soggette a revisione.
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 giugno 2003, n. 134. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta". La Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 395 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
art 102. disp. Att. C.p.p Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.
1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis disp.att. c.p.p. . Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 24, L. 8 agosto 1995, n. 332.
CORTE di APPELLO di BARI
-II^ sezione penale-
118/03 Ing. set
Rep. 888
Riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Clelia Galantino - Presidente relatore
Dott. Maria Iacovone - Consigliere
Dott. Salvatore Russetti - Consigliere
Letta l’istanza presentata in data 11/12/2003 da XXXX, difeso dagli avvocati Ernesto Cianciola e Vito Plantamura, finalizzata ad ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione cui il menzionato fu sottoposto dal giorno 8/08/2002 - data in cui gli fu notificata, in Las Palmas de Tenerife 1, l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari il 31/01/2002 (con la quale gli vennero addebitati i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso nell’illecita permanenza in Italia di cittadini cinesi immigrati clandestinamente) al 17/042003 (data del provvedimento di revoca della suddetta misura detentiva, emesso dal G.I.P. di Bari, a seguito di nota della Squadra Mobile, datata 8/04/2003);
Letto il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bari, in data 28/08/2003, con cui il giudicante disponeva l’archiviazione del procedimento in riferimento al XXXX “trattandosi di persona diversa dall’indagato”;
Rilevata l’ammissibilità della richiesta, presentata nel termine prescritto dall’art. 315 c.p.p.;
Convocate le parti per l’udienza camerale del giorno 9/11/2004 ed ascoltate le conclusioni, trascritte in separato verbale;
Letta l’ulteriore documentazione prodotta dal difensore i1 16/11/2004;
Letto il provvedimento reso in data 7/12/2004, con il quale stato richiesto alla Squadra Mobile della Questura di Bari di produrre gli allegati n. 3 e 5 alla nota della Questura di Reggio Emilia relativi al passaporto presentato in albergo della persona sottoposta ad indagine ed alla presenza dell’istante alla cerimonia nuziale del ricercato;
Acquisita detta documentazione all’udienza del 15/03/2005;
Rinnovata l’attività istruttoria, atteso l’intervenuto decesso del Presidente Lofoco; ascoltato l’ispettore Francesco Sciacovelli, all’udienza del 30/05/2005 e disposta l’acquisizione in originate della documentazione fotografica; all’odierna udienza, acquisita fotografia del richiedente e passaporto del medesimo, ascoltate le conclusioni delle parti, la Corte
OSSERVA
L’attento esame della documentazione consente di rilevare che la persona da identificare esibì, nell’albergo in cui trascorse la prima notte di nozze, il passaporto n. 14957267, rilasciato in data 5/12/2000 a nome di XXXX, nato in Cina il 28/12/1975. Tale dato trasse in inganno gli investigatori, che identificarono in XXXX, colui nei cui confronti svolgevano indagini. La Questura segnalava, con la nota 8/04/2003, indicata nel provvedimento della Code datato 7/13/2004, che la persona da identificare, per evitare d’essere identificato, usava la documentazione di associati all’organizzazione di tipo mafioso cui aderiva e che richiedente partecipò al matrimonio dell’individuo non noto. Per tale ragione, potendosi ipotizzare connivenza tra l’istante ed il suddetto individuo, la Code ha disposto l’acquisizione della documentazione citata nella su-indicata nota della Questura.
La verifica ha portato a rilevare che il passaporto esibito in albergo dal ricercato reca numero diverso da quello – 144392824 - che si legge sul documento per l’espatrio del richiedente, che quest’ultimo risulta rilasciato il 28/12/1998, data diversa rispetto a quella del passaporto esibito dall’indagato ed infine che le generalità del XXXX, nato il 28/12/1975, sono diverse da quelle indicate nel documento esibito dall’individuo da identificare. A tanto deve aggiungersi che l’esame della documentazione fotografica relativa al matrimonio del suddetto evidenzia che il soggetto riconosciuto dagli inquirenti, raffigurato nell’immagine contraddistinta dal n. 33, ha caratteristiche fisiche - è ben evidente che Ia persona da identificare ha i padiglioni auricolari discostati dal capo - che non si ravvisano nell’immagine fotografica del richiedente, né nella fotografia autenticata dal notaio, né in quella apposta sul passaporto innanzi indicato.
Ne consegue che non sussistono elementi per ipotizzare che XXXX possa aver fornito al ricercato il proprio passaporto (come ipotizzato dagli inquirenti) o almeno dati relativi allo stesso e deve conseguentemente escludersi che medesimo possa aver causato, quanto meno per colpa grave, la detenzione subita.
Accertato il diritto del XXXX ad ottenere l’indennizzo, quanto alla quantificazione del dovuto, la Corte, uniformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, osserva che la somma da liquidare deve essere determinate con criteri equitativi, che tengano conto del rapporto fra la massima entità prevista per la riparazione –euro 516.456,90- la durata massima della custodia cautelare prevista, indipendentemente dal titolo del reato (dal titolo del reato) contestato –anni sei di reclusione, equivalenti a giorni 2.190- e la durata della detenzione ingiustamente sofferta –giorni 252, nel caso in esame-, ma anche degli altri effetti pregiudizievoli, personali e familiari, conseguenti alla privazione della libertà, con riguardo
alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale subito dall’istante.
In attuazione dei su esposti principi, la Corte liquida la somma di euro 59429,16, per i giorni di ingiusta detenzione inframuraria (euro 516.457:2.190 = euro 235,83 al giorno; euro 235,83x252 = euro 59.429,16)
La Corte, rilevato che il XXXX a seguito dell’arresto subito in data 8/08/2002 fu licenziato il 12/08/2002, come provato dalla certificazione “Informe de vida laboral” prodotta dalla difesa, e che il predetto percepiva una retribuzione mensile pari ad euro 573,12 dalla ditta “Promociones Art. Y Fot. Canarias” ove lavorava, come da documentazione in atti, riconosce l’ulteriore danno conseguente al lucro cessante, liquidando lo stesso nella misura del 25% dell’indennizzo quantificato per la detenzione inframuraria, come richiesto nell’istanza. Ne consegue che al richiedente va riconosciuta la complessiva somma di euro 74.286,45 per danno materiale (euro 59.429,16+14.857,29, quest’ultima equivalente al 25% dell’indennità per la detenzione).
In riferimento al danno morale subito dal XXXX (per la sofferenza fisica e psichica avvertita a seguito dell’ingiusta reclusione –si consideri che il suddetto aveva appena avuto una bambina, come provato dalla documentazione prodotta per la pena di essersi sentito responsabile dell’apprensione dei propri familiari nonché per il discredito sociale personalmente subito) la Corte quantifica la somma dovuta, tenuto conto dei comuni criteri civilistici seguiti dalla giurisprudenza di merito, nella meta dell’ammontare complessivo delle altre “voci di danno” e quindi in euro 37.143,23, e liquida pertanto la complessiva somma di euro 111.429,68.
Letti gli artt. 314 e 315 c.p.p.: accoglie per quanto di ragione- la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione proposta dal XXXX e liquida in suo favore la complessiva somma di euro 111.429,68, oltre interessi legali dalla data di definitività del presente provvedimento, fino al soddisfo, che pone a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dispone la comunicazione del provvedimento al Procuratore Generale in sede, per l’annotazione sul foglio matricolare.
Cosi deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione
penale della Corte di Appello, il 22 luglio 2005.
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE f.f. IL CONSIGLIERE
Dott. Maria Iacovone Dott. Clelia Galantino Dott. Salvatore Russetti
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 22 LUGLIO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Angela MODUGNO
Ingiusta detenzione, indennità, calcolo, quantum, precisazioni
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 10.06.2008 n° 23119
Ingiusta detenzione – indennità - calcolo – quantum – precisazioni
Per il calcolo del quantum in materia di indennizzo da ingiusta detenzione è necessario ancorarsi alla valutazione in concreto delle sofferenze e non ad un rigido criterio matematico.
Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti:
alla personalità;
alla storia personale dell'imputato;
al suo ruolo sociale professionale e sociale;
alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza;
alla connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. (1) (2) (3) (4)
(1) In materia di ingiusta detenzione e TSO, si veda Cassazione penale 17718/2008.
(2) In materia di ingiusta detenzione e cattive frequentazioni, si veda Cassazione penale 13604/2008.
(3) Nello stesso senso, Cassazione penale 9458/2008; si veda anche Cassazione penale 11998/2007.
(4) In materia di ingiusta detenzione e danno esistenziale, si veda Cassazione penale 39815/2007.
Tra i contributi più recenti in dottrina, in materia di indennizzo da ingiusta detenzione, si vedano:
- Peroni, Ancora sulla riparazione per ingiusta detenzione nel caso di morte dell'imputato, in Diritto penale e processo, 2008, n. 2, IPSOA, p. 187;
- Amato, La "colpa grave" ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, in Diritto penale e processo, 2008, n. 1, IPSOA, p. 37;
- Turco, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, 2007, GIUFFRE’;
- Carnesecchi, Ingiusta detenzione, indennizzi su misura, in Diritto e giustizia, 2006, n. 46, GIUFFRÈ, p. 73.
(Fonte: Altalex Massimario 22/2008)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 13 maggio - 10 giugno 2008, n. 23119
(Presidente Campanato – Relatore Blaiotta)
Motivi della decisione
1. La Corte d'appello di Milano ha accolto l'istanza di equa riparazione avanzata da Z.E. per l'ingiusta detenzione subita dall'8 ottobre 1997 al 29 settembre 1998 in carcere e fino al 22 luglio 1999 agli arresti domiciliari; ed ha liquidato un indennizzo di 130.000 euro.
2. Ricorre per cassazione lo Z. deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per ciò che attiene alla determinazione dell'indennizzo.
Si afferma che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'esistenza di un danno derivante dall'ingiusta detenzione di particolare rilevanza, ha ritenuto di non potersi discostare dal parametro aritmetico dell'indennizzo individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Tale enunciazione è erronea poiché l'indicato criterio è solo indicativo. La giurisprudenza delle Sezioni unite ha infatti precisato che l'unico parametro inderogabile è quello massimo, normativamente individuato in 516.456 euro.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto che il computo del riconosciuto indennizzo debba essere determinato sulla base del criterio aritmetico indicato dalla giurisprudenza di legittimità, che conduce ad importo giornaliero di euro 235,83, che non può essere per alcuna ragione superato. Si reputa che tale indirizzo potrebbe essere riconsiderato; ma che, allo stato, occorra attenervisi sebbene le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'ingiusta detenzione subita siano di notevole rilevanza.
In realtà l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è diverso da quello enunciato. Si è da tempo enucleato, infatti, un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo (euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto.
Il meccanismo in questione individua l'indennizzo in una astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori ai danno derivanti dall'ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale valore può subire rimaneggiamenti verso l'alto o verso il basso sulla base di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione di cui si parla. Occorre quindi esaminare i fattori documentati, afferenti alla personalità edi alla storia personale dell'imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la rilevanza e la connessione eziologia con l'ingiusta detenzione patita. Il calcolo finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di segno contrario. Ai giudici si chiede una valutazione equitativa, discrezionale.
Ma ciò non significa affatto che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una ponderazione intuitiva che si sottragga all'analisi ed alla valutazione delle indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo sintetico, ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito. L'unico limite che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione", come testualmente enunciato dalle Sezioni unite (S.U. 9 maggio 2001, Caridi, Rv. 218975). Tale orientamento si rinviene anche nella giurisprudenza più recente. Ne discende che l'ordinanza impugnata enuncia ed applica un principio di diritto errato. Essa deve essere conseguentemente annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Milano.