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Attività
La Corte di giustizia delle Comunità europee è un'istituzione dell'Unione europea, ha sede a Lussemburgo, si compone di un giudice per ogni Stato membro dell'UE e otto avvocati generali. I membri della corte sono in carica per sei anni rinnovabili.
La Corte di giustizia delle Comunità europee non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall' ONU), né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).
Competenze della Corte
Nell'ambito della sua missione, la Corte di giustizia è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno stato membro o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale di primo grado. Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme:
* col ricorso per inadempimento la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dal diritto comunitario e della Costituzione. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse. Se tale procedimento non porta lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, viene presentato alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto comunitario, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora lo Stato non ottemperi alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare una nuova procedura di infrazione che può portare ad un nuovo deferimento dello Stato di fronte alla Corte di giustizia, la quale, se accerta l'inadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di una ammenda;
* col ricorso per annullamento il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione comunitaria. Il ricorso di annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni comunitarie o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente. In esso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia relativamente a: possibile incompetenza dell'atto, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato, eccesso di potere (da parte dell'istituzione stessa).
* col ricorso per carenza la Corte di giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell'inerzia delle istituzioni comunitarie. Tale ricorso può essere presentato solo dopo che l'istituzione è stata invitata ad agire: una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate;
* con la procedura atta alla risoluzione delle controversie relative al "risarcimento danni" la Corte è chiamata a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale riguardante i danni causati dalle istituzioni o dagli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni.La caratteristica di tale procedura consiste nella totale autonomia ed indipendenza dalle procedure di "ricorso per annullamento" e "ricorso per carenza";
* con il rinvio pregiudiziale un giudice di un tribunale nazionale di uno Stato membro dell'Unione può, e in alcuni casi deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all'intepretazione del diritto comunitario. La risposta della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'intepretazione ufficiale della questione e come tale vale per tutti gli Stati membri;
* con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado. Se l'impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma;
* con il riesame la Corte può eccezionalmente statuire sulla legittimità delle decisioni con le quali il Tribunale di primo grado statuisce sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.
Ricorso per annullamento
Il ricorso per annullamento è un procedimento attraverso il quale il ricorrente (Stato membro, organo comunitario, o privato) può chiedere l'annullamento di un atto legislativo da parte di un'istituzione comunitaria.
La Corte di giustizia europea può ricevere il ricorso per annullamento direttamente dalla Commissione, dal Consiglio, dagli Stati membri e, a partire dal Trattato di Maastricht, dall Parlamento europeo, dalla Corte dei Conti e dalla BCE, o anche da persone fisiche e giuridiche di diritto nazionale. Affinché la Corte di giustizia possa annullare un atto devono verificarsi 4 condizioni:
1. L'atto deve essere impugnabile: deve cioè essere contestabile, secondo la Corte di Giustizia è atto impugnabile qualunque atto produca effetti nei confronti di terzi.
2. Chi fa ricorso alla Corte di Giustizia deve avere diritto di agire: se il ricorrente è un'istituzione si può ricorrere direttamente davanti alla corte, se invece è un individuo (fisico o giuridico), deve dimostrare di fronte al Tribunale di Primo Grado che le sue motivazioni sono reali e tutelabili.
3. Nell'atto imputato deve necessariamente verificarsi un vizio di legittimità. I tipi di vizio di legittimità sono 4: incompetenza, violazione di norme sostanziali che regolano l'adozione degli atti, violazione da parte dell'atto di un trattato o di qualunque altra norma gerarchicamente superiore, sviamento di potere (esercizio di un potere, da parte di un'istituzione, che non le era stato conferito).
4. Affinché l'atto possa essere annullato è necessario agire entro 2 mesi dalla pubblicazione dell'atto.
La sentenza della corte ha valore retroattivo, ossia annulla anche gli effetti precedenti alla data dell'annullamento, nel caso in cui l'atto impugnato sia un regolamento la corte può decidere di annullare solo determinati aspetti dell'atto piuttosto che integralmente.
Funzionamento della Corte
La Corte segue grosso modo le procedure dei tribunali nazionali. In caso di ricorso diretto, il ricorso viene notificato alla parte avversa e vengono designati dalla Corte un giudice relatore ed un avvocato generale, incaricati di seguire lo svolgimento della causa. Se le parti richiedono che si tenga un'udienza dibattimentale pubblica il giudice relatore riassume, in una relazione d'udienza, i fatti e le argomentazioni delle parti e degli eventuali intervenienti. Tale relazione viene resa pubblica durante l'udienza. Durante l'udienza i giudici e l'avvocato generale possono rivolgere alle parti le domande che ritengono opportune. Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l'avvocato generale, se la causa presenta nuovi questioni di diritto, presenta le proprie conclusioni alla Corte di giustizia, proponendo in totale indipendenza la soluzione che a suo parere dev'essere data al problema. Successivamente i giudici, e soltanto loro, deliberano sulla base di un progetto di sentenza steso dal giudice relatore. Ciascun giudice può proporre modifiche. Una volta adottata, la sentenza viene pronunciata in udienza pubblica. In caso di rinvio pregiudiziale, presentabile solo da un giudice di un tribunale nazionale, la Corte fa pubblicare la questione sulla Gazzetta ufficiale dando tempo due mesi affinché le parti interessate, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie presentino i propri pareri sulla questione. Nel corso dell'udienza pubblica gli stessi soggetti possono esporre i propri pareri oralmente. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, i giudici si riuniscono per deliberare. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale, agli Stati membri ed alle istituzioni interessate.
Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Il Tribunale di primo grado (TPG) è un organo giurisdizionale autonomo in seno alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La sua introduzione è stata decisa nel 1988 dal Consiglio delle Comunità europee, su richiesta della Corte di giustizia. Esso è entrato in funzione il 31 ottobre 1989.
La creazione del Tribunale implica l'istituzione di un sistema giurisdizionale fondato su un doppio grado di giurisdizione: tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Tuttavia col Trattato di Nizza, visto l'elevato numero di cause da gestire (più di 4000 in quindici anni), è stata prevista la possibilità di sgravare il Tribunale di numerosi ambiti di competenza e delegarli a tribunali specializzati (dette Camere Giurisdizionali, con competenze per materia). Fino ad ora è stato creato il Tribunale della funzione pubblica chiamato a giudicare in primo grado nella materia del contenzioso della funzione pubblica europea.
La missione principale del TPG e della Corte di giustizia è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea.
Competenza
Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere:
* dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro gli atti delle istituzioni comunitarie (di cui esse sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente) o contro un'astensione dal pronunciarsi di dette istituzioni. Si tratta, ad esempio, del ricorso proposto da un'impresa contro una decisione della Commissione che le infligge una penalità;
* dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
* dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato, le misure di difesa commerciale («dumping») e gli atti mediante i quali essa esercita competenze d'esecuzione;
* dei ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti;
* dei ricorsi fondati su contratti stipulati dalle Comunità, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale;
* dei ricorsi in materia di marchio comunitario.
Le controversie tra le Comunità e i loro dipendenti sono ora riservate al Tribunale della funzione pubblica. È peraltro possibile un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado (e di un eventuale riesame dinanzi la Corte di giustizia).
Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.
Tribunale della Funzione Pubblica
Di recente creazione (2004), il Tribunale della funzione pubblica è uno dei tre organi giurisdizionali - insieme alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado - che compongono la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'istituzione giurisdizionale comunitaria. È una camera giurisdizionale, ovvero una sezione specializzata dell'ordinamento giudiziario comunitario competente a conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche determinate dal proprio Statuto.
La facoltà di creare camere giurisdizionali è stata istitutita con il Trattato di Nizza, il quale, a seguito della modifica dell'art. 225A del TCE, prevede che il Consiglio dell'Unione Europea, su proposta della Commissione Europea, o della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, possa deliberare con propria decisione sulla creazione di un'apposita sezione specializzata, stabilendo la composizione, e la portata delle competenze di cognizione.
Al fine di allegerire il carico di lavoro del Tribunale di primo grado, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di creare il Tribunale della funzione pubblica, competente a decidere le controversie tra le Comunità europee e i loro dipendenti.
Competenze e Procedura
Il Tribunale decide le controversie in materia di pubblico impiego dell’Unione europea, competenza che è stata precedentemente esercitata dalla Corte di giustizia e in seguito, dal 1989, dal Tribunale di primo grado. Esso non può pronunciarsi sulle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro dipendenti. Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado limitata alle questioni di diritto. In casi eccezionali, poi, la decisione del Tribunale di primo grado può fare oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia.
In linea di principio, il procedimento consta di una frase scritta e di una fase orale, durante la quale ha di regola luogo un'udienza pubblica. In qualsiasi fase del procedimento il Tribunale può tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie.
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