Studio Legale Verdiglione


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Lungaggini Processuali: Legge Pinto

Attività

Con la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. “ legge Pinto”) si prevede uno strumento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di concliazione della lite , si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1.000/1.500 euro; somma che può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute).
La domanda può essere proposta anche qualora la causa sia ancora in corso. Successivamente verrà avanzata una seconda istanza al termine della lite per la cifra rimanente.La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo; scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa.
II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp.att. cpp, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.
Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1.
Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.
All’incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento.

Lo studio offre la propria competenza in materia a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento.

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